La ‘Prescrizione’ delle Polizze Vita
Le polizze vita prevedono determinate prestazioni (quali ad esempio il pagamento di un capitale o di una rendita) al verificarsi di determinati eventi.
Questi eventi, indicati nelle condizioni di assicurazione, obbligano la Compagnia a erogare la prestazione stabilita al Beneficiario e sono:
· il decesso dell’assicurato
· la scadenza della polizza
· i pagamenti periodici (es. le cedole pagate in corso di contratto o la rendita erogata).
Al verificarsi di uno di questi eventi, il Beneficiario ha un periodo di tempo a disposizione, definito dalla legge e non derogabile, per richiedere la prestazione prevista: quando scade questo periodo di tempo interviene la prescrizione.
Il termine di prescrizione è attualmente di 10 anni e decorre dal giorno in cui si è verificato l’evento che ha determinato il diritto a chiedere la prestazione.
L’invio della richiesta del pagamento alla Compagnia interrompe il termine di prescrizione e, per effetto dell’interruzione, inizia a decorrere un nuovo periodo di 10 anni.
L’art. 2952 del codice civile prevedeva un termine di prescrizione di 1 anno. Tale termine è stato esteso a due anni (Legge 166 del 27 ottobre 2008) e, unicamente per i contratti di assicurazione sulla vita, è stato ulteriormente elevato a 10 anni (Legge 221 del 17 dicembre 2012).
Per effetto dell’ultima modifica legislativa i termini di prescrizione sono i seguenti:
· eventi avvenuti fino al 27/10/2007: termine di prescrizione 1 anno
· eventi avvenuti dal 28/10/2007 e fino al 19/10/2010: termine di prescrizione 2 anni
· eventi avvenuti dal 20/10/2010: termine di prescrizione 10 anni
Una volta decorso il termine di prescrizione, la Compagnia è obbligata a versare le somme non riscosse dai Beneficiari al Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, destinato a risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
Questo obbligo, tuttavia, non è previsto per gli eventi avvenuti fino al 27/10/2007. In questi casi la Compagnia, anche se è intervenuta la prescrizione, paga la prestazione qualora il Beneficiario ne faccia apposita richiesta.
Al fine di evitare l’estinzione del diritto a causa della prescrizione, La invitiamo, in caso di decesso dell’Assicurato o di scadenza del contratto, a rivolgersi tempestivamente alla sua Agenzia di riferimento o a contattare direttamente la Compagnia per procedere con l’invio della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione.