Principali aspetti normativi del contratto di assicurazione sulla vita
L’assicurazione è il contratto attraverso il quale la Compagnia di Assicurazione, a fronte di un versamento (premio), si impegna a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana.
Il contratto assicurativo è disciplinato dal Codice Civile (Libro quarto – Titolo III – Capo XX – Dell’assicurazione – articoli: dal 1882 al- 1932). Il Codice Civile regolamenta sia le assicurazioni sulla vita che quelle contro i danni.
Soggetti rilevanti in una assicurazione sulla vita
Per quanto riguarda un’assicurazione sulla vita i soggetti contrattualmente rilevanti sono i seguenti: il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e la Compagnia d’assicurazione.
- Contraente è colui che stipula il contratto e ne assume gli obblighi;
- Assicurato è il titolare del rischio, la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può coincidere o no con il Contraente;
- Beneficiario è colui che è destinato a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
- Compagnia di Assicurazione è la società che si assume il rischio e si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana (la sopravvivenza o la premorienza dell’Assicurato).
Impignorabilità e insequestrabilità delle polizze vita
I prodotti assicurativi godono di vantaggi legati all’impignorabilità e all’insequestrabilità delle somme dovute dalla Compagnia di Assicurazione.
Le somme dovute dall’assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere infatti sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Non dimenticando naturalmente che sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alle revocazioni degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (vedi articoli 1923 e 2901 del C.C.)
Trattamento delle polizza vita in caso di successione
Le polizze sulla vita offrono vantaggi interessanti in ambito successorio:
- libera scelta del Beneficiario, facoltà che consente di indicare una o più persone specifiche destinate a riscuotere le somme assicurate, anche al di fuori dell’asse ereditario (fermo restando il rispetto delle quote di legittima);
- esenzione del capitale liquidato in caso di premorienza dell’assicurato, oltre che dall’IRPEF, anche dalle imposte di successione.
Cessione, pegno e vincolo delle polizze vita
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Questi atti divengono efficaci solo quando la Compagnia di Assicurazione, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.
- Cessione: E’ il trasferimento dei diritti e dei doveri del Contraente, previsti dalla polizza, ad un’altra persona che assume da quel momento il ruolo di Contraente.
- Pegno: La polizza può essere data in garanzia di altra obbligazione diretta del Contraente o anche di obbligazioni di terzi.
- Vincolo: La somma assicurata può essere vincolata totalmente o parzialmente a favore di una persona o ente, a garanzia di crediti.