Trattamento fiscale attuale delle polizze vita

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI VITA

Premessa

Le plusvalenze generate dagli investimenti sono soggetti a tassazione variabile in base alla natura dell’investimento. Per plusvalenza si intende la differenza tra capitale maturato e quello versato. Per i prodotti assicurativi di risparmio e investimento il calcolo e il pagamento delle imposte è rimandato al momento dell’incasso del capitale.

Altra imposta applicata è l’imposta di bollo, calcolata ogni anno è applicata al valore del capitale maturato. Non si applica ai prodotti appartenenti al ramo I (ossia quelli che investono nelle Gestioni Separate).

Per i clienti persone fisiche la Compagnia di assicurazione funge da sostituto d’imposta, ossia calcola le imposte dovute, le trattiene e le versa all’erario.

 

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

Le plusvalenze sono tassate in base alle seguenti aliquote modificatesi nel tempo:

  • 12,5% fino al 31/12/2011
  • 20% dal 1/1/2012 al 30/06/2014
  • 26% dal 1 luglio 2014

La normativa fiscale però stabilisce anche che i rendimenti derivanti dai titoli di stato (ed equiparati) continuino di fatto ad essere assoggettati al 12,5%.

Pertanto l’aliquota effettiva di tassazione dipenderà dall’effettivo mix degli investimenti (titoli pubblici e altro). Ogni anno quindi la Compagnia individua, per ciascuna Gestione Interna Separata / Fondo Interno, la percentuale di titoli pubblici rispetto alla totalità degli asset: la media semplice di tali percentuali è quella che dovrà essere applicata al rendimento determinato secondo le regole ordinarie.

Il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF.

Il capitale liquidato in caso di premorienza, a partire dal 2015, è soggetto a normale tassazione sulle plusvalenze, a eccezione dei capitali corrisposti a fronte del “rischio di mortalità”.

La prestazione caso morte continua a non concorre a formare l’attivo ereditario e pertanto non è soggetta ad imposta di successione.

Liquidazione della rendita:

  • la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF (il capitale trasformato in rendita è assoggettato alla tassazione sull’eventuale plusvalenza);
  • la rivalutazione annua della rendita erogata è oggi tassata al 26% come capital gain ad eccezione della quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti tassata al 12,50%.

 

L’IMPOSTA DI BOLLO

Consiste nel pagamento di una imposta proporzionale al valore dell’investimento al 31 dicembre di ogni anno. Anche l’imposta di bollo si è modificata nel tempo:

  • 0,10% con un minimo di € 34,2 e un massimo di 1.200 € al 31/12/2012
  • 0,15% con un minimo di € 34,2 e un massimo di 4.500 € per le sole persone giuridiche al 31/12/2013
  • 0,20% e un massimo di 14.000 € € per le sole persone giuridiche al 31/12/2014

L’imposto di bollo NON si applica ai prodotti di ramo I e alle polizze sottoscritte prima del 31/12/2000.

LA DETRAIBILITA’ DEI PREMI

E’ possibile detrarre il 19% dei premi versati annualmente per contratti aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza. Dal 2014 il limite di detraibilità del premio è pari a 530 euro per i primi due rischi e 1.291 euro per il rischio di non autosufficienza. Pertanto la detrazione massima per le coperture inerenti il rischio morte ammonta a € 100,70.